Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: la nota

Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: la nota

Serie A
Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo sull'ultima giornata.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Como, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Roma, Torino, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala).

Considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

Sulle sanzioni

Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina

“Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 192/546

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo e al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l’Arbitro, in entrambe le occasioni a sospendere la gara per circa un minuto, per avere, inoltre, lanciato, sempre sul terreno di giuoco, due bottigliette in plastica e un oggetto cilindrico; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcuni fumogeni e numerose bottiglie di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MONZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio della gara”. Intanto ecco le parole di Tacchinardi<<<

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