Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: la nota

Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: la nota

Serie A
Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sul Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Internazionale, Lazio, Lecce, Roma, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

Le sanzioni

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter

“Ammenda di € 18.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere inoltre, al 12° del secondo tempo, lanciato in direzione di un Assistente alcune monetine, una delle quali lo colpiva all’altezza della spalla, senza conseguenze lesive, costringendolo ad allontanarsi dalla sua posizione, determinando, pertanto, l’interruzione della gara per circa due minuti; per avere infine, al 47° del secondo tempo, attinto con uno sputo la gamba del medesimo Assistente; sanzioni attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) e c) CGS avendo la Società attivato la procedura di non gradimento dei responsabili dell’accaduto ai sensi dell’art. 27 CGS.

Ammenda di € 13.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi ed alcuni fumogeni; per avere inoltre, al 18° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portiere della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. 97/275 Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere omesso di impedire la presenza nel recinto di giuoco, all’interno dell’area tecnica, di una persona non autorizzata”.

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