SERIEA / IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DE ANDRADE PINHEIRO Rafael (Hellas Verona): per avere, al 19° del primo tempo, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al capo.
PAVOLETTI Leonardo (Genoa): per avere, al 5° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente un calciatore avversario con una gomitata al volto; condotta violenta rilevata da un Arbitro addizionale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GRASSI Alberto (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
NAGATOMO Yuto (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
SISENANDO Maicon Douglas (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
STENDARDO Guglielmo (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BLANCHARD Leonardo (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CESAR Bostjan (Chievo Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
LIVAJA Marko (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
POGBA Paul Labile (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
STRUNA Aljaz (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TONELLI Lorenzo (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
VAZQUEZ Franco Damian (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
SOCIETA’
Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, indirizzato cori insultanti espressivi di discriminazione territoriale ai sostenitori della squadra avversaria; con recidiva specifica; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa tre minuti.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere, suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato una bottiglia di plastica semipiena verso un calciatore della squadra avversaria, che usciva dal terreno di giuoco in conseguenza di un provvedimento di espulsione; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre m
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