Il caso plusvalenze, valso la penalizzazione alla Juventus, continua a tenere banco. In un’intervista a Tuttosport, ha dato il suo parere Giuseppe Napoli, professore di Diritto processuale tributario alla Luiss. La sua disamina sul valore dei giocatori: “La cessione di un calciatore è paragonabile a quella di un bene immateriale (da ultimo, Corte di Cassazione sentenza n. 2376/2023) e non può esistere una norma che vieti di cedere un bene a un prezzo più alto, anche se sovrastimato, ove concordato tra le parti in seno ai contratti inerenti al pagamento dei diritti di trasferimento. A differenza di qualsiasi bene, anche di natura immateriale, il valore economico di un giocatore è qualcosa di più complesso che si sviluppa in una condizione di libero mercato ed è fissato attraverso criteri influenzati dalla soggettività delle situazioni delle singole società interessate all’affare, nonché da valutazioni prospettiche e discrezionali sul talento dell’atleta, sulle sue caratteristiche specifiche e su profili tecnici e caratteriali che rendono tale valutazione unica nel suo genere”.
Non c’è un ‘giusto prezzo’: “Non esiste un “fair value” del calciatore riconosciuto universalmente. E nessun parametro può eventualmente essere preso a riferimento per sostenere la presenza di alterazioni contabili, poste in essere mediante valutazioni false, che assumano rilievo in rapporto al reato di “Falso in bilancio” (ex artt. 2621 e 2622 c.c.). A tal proposito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ponendo fine alla situazione d’incertezza giuridica che si era creata a seguito della novella legislativa del 2015), con la sentenza n. 22474/2016, dopo un’approfondita e rigorosa disamina, ha subordinato la punibilità del cd. “Falso valutativo” al consapevole scostamento da criteri di valutazione normativamente stabiliti (o tecnici generalmente accettati), senza darne informazione nel bilancio e in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle informazioni stesse. Inoltre, tali criteri devono essere connotati da un grado di dettaglio e chiarezza tale da escludere ogni incertezza interpretativa”.
Le prove: “Quello delle intercettazioni è uno strumento di ricerca della prova dei reati legittimamente azionabile dalla magistratura e dagli organi inquirenti. È evidente che se non c’è un reato perseguibile, il contenuto delle intercettazioni non deve avere alcun rilievo“.
L’impatto fiscale: “Le plusvalenze non hanno nessun impatto negativo sul piano fiscale. Il diritto alla prestazione sportiva dell’atleta (costo del “cartellino”) va iscritto tra i beni immateriali del bilancio. La cessione di tale diritto genera plusvalenze o minusvalenze, classificabili tra i componenti ordinari della società sportiva ed è rilevante ai fini impositivi. Il problema non è certamente di natura fiscale dal momento che l’eventuale plusvalenza generata dalla sovrastima del valore di un giocatore è sicuramente intercettata. E ciò vale anche per le cosiddette plusvalenze “a specchio”, ove, come noto, le società coinvolte nell’operazione si scambiano i giocatori, compensando i relativi valori con eventuali conguagli in denaro in presenza di differenze di prezzo”.
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