Oggi sul sito della Figc sono state pubblicate le motivazioni della sentenza sul caso plusvalenze, che vedeva coinvolte diverse società, fra le quali c’era la Juventus, così come diversi dirigenti, come il presidente Agnelli e il vicepresidente Nedved. A detta della Corte d’Appello “è erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l’inesistenza de ‘il’ metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l’iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché elementi di coerenza della transazione. Ciò, difatti, renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un’anarchia valutativa che nessun sistema – e quindi neanche quello federale – può tollerare. È evidente che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato. Ma non si può contestare il modo di procedere perché è solo uno dei metodi ammissibili; lo si può contestare, eventualmente, solo perché quel metodo manca di determinati fondamenti“.
Per quanto riguarda i valori dei calciatori dati da Transfermarkt: “Possono costituire un necessario punto di riferimento al fine della valutazione della congruità di un’operazione. Parimenti la disponibilità di altri database (CIES, KPMG) nonché operazioni comparabili (autenticamente) appaiono utili informazioni allo scopo. E ciò, naturalmente, a condizione che le valutazioni composte siano ispirate ad una razionalità economica che offra garanzia di correttezza ed equità“.
In seguito si legge: “Le considerazioni del Tribunale federale, secondo cui non esisterebbe ‘un’ criterio valutativo, hanno un fondamento di verità allorché, con tale affermazione, si intenda prendere atto dell’inesistenza, a livello di ordinamento federale, di criteri normativamente sanciti. È questa, dunque, la questione più ardua che il Collegio si è trovato ad affrontare: la mancanza di una pre-definizione di criteri ai quali fare riferimento. E ciò, naturalmente, nel presupposto del pieno rispetto della ripartizione di funzioni – anche all’interno dell’ordinamento federale – che non consente al giudice sportivo di sostituirsi al legislatore.
Tale presa d’atto, quindi, ha agito nel senso di impedire a questo Collegio di porre a se stesso la premessa maggiore indispensabile in ogni sillogismo giudiziale: la norma espressa. Questa constatazione, unitamente alle dimensioni del fenomeno che – beninteso – sono state chiaramente avvertite, impongono l’adozione di un intervento normativo urgente“.
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