Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda per la Juve

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo sull'ultimo turno.
Serie A

di Mattia Cinelli

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve. Il Giudice Sportivo ha comminato un’ammenda di 10mila euro ai bianconeri, per lancio di fumogeni ed altri oggetti nella partita contro l’Inter.

Ecco il comunicato: “Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato tre fumogeni ed una bottiglietta di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo e alcuni fumogeni nel recinto di giuoco e sette fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi, fumogeni e bottigliette di plastica nel recinto di giuoco e cinque bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. 160/509 Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNAper avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. EMPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.