Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda alla Juve

Lega Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda alla Juve

Serie A
Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo relative all'ultima giornata.

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno i sostenitori delle Società Como, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.

Sulla Juve

Thuram
Khephren Thuram, centrocampista della Juventus

“Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti e l’inizio del del secondo tempo di circa tre minuti. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Intanto ecco le parole di Conceicao<<<

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