Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: “Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno i sostenitori delle Società Como, Genoa, Internazionale, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori”.
Sulla Juve
“Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa due minuti e l’inizio del del secondo tempo di circa tre minuti. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”. Intanto ecco le parole di Conceicao<<<