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La vicenda dell’inchiesta ‘Prisma’ ha scombussolato il mondo Juventus negli ultimi giorni. Prima le nuove perquisizioni in diversi studi legali di Torino, Milano e Roma, poi le convocazioni in procura di procuratori, giocatori e dirigenti. Oggi ne ha parlato anche Domenico La Marca, esperto di diritto sportivo, intervenuto ai microfoni di ‘1 Football Club’, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio.
Queste le parole dell’avvocato: “Senza entrare nel merito della vicenda, dal punto di vista della giustizia sportiva l’art.31 (Codice di Giustizia Sportiva) chiarisce che costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Ai sensi dello stesso articolo si parla ancora di illecito amministrativo in riferimento a comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Di norma per i fatti previsti dal presente articolo i club sono punibili con la sanzione dell’ammenda con diffida“.
La Marca ha proseguito: “Al comma 4 dello stesso articolo invece si chiarisce che la società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica. Discorso diverso nel caso previsto dal comma 2 della stessa normativa in cui un club che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, può essere punita ai sensi dell’art.8 comma 1 con la penalizzazione di punti o addirittura nei casi più gravi con la retrocessione“.