Domenico La Marca, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha detto la sua a “1 Football Club”. Ecco le sue parole sul caso Osimhen: “Parto sempre dalla premessa che sul piano squisitamente teorico il problema delle plusvalenze “fittizie” nell’ambito della giustizia sportiva è davvero di difficile collocazione, le società di calcio sono libere di indicare una determinata valutazione per il proprio tesserato, di conseguenza l’impossibilità di individuare dei parametri chiari, oggettivi e trasparenti al fine di giungere a valori univoci dei cartellini dei calciatori genera tali situazioni. Personalmente sarebbe ragionevole depotenziare le “plusvalenze” e porre attenzione su altri parametri finanziari ed economici per valutare l’effettivo e reale stato di salute dei club.
A tal proposito la FIGC ha recepito le modifiche contenute nella nuova edizione del UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (Edition 2023), che riguardano la stagione sportiva 2023/2024 ai fini del rilascio della Licenza UEFA per le competizioni UEFA della stagione sportiva 2024/2025, nelle quali si è posta l’attenzione, tra i vari interventi, agli ammortamenti e alle operazioni di scambio calciatori. Spetterà alle società valutare se una operazione di trasferimento sia qualificabile come permuta, e quindi contabilizzabile nel rispetto dei principi contabili internazionali. Per quanto riguarda il Napoli è sempre bene ricordare che è stato giudicato e prosciolto in due gradi di giudizio sportivo. Di conseguenza devono emergere solo fatti nuovi per poter trovare applicazione lo strumento della revocazione.
A tal proposito si precisa che tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione poi eventualmente ci potrà parlare di un giudizio di merito sempre che si arrivi a questa fase”.