Novità sul fronte Calciopoli. Il ricorso effettuato dalla Juventus contro FIGC e Inter per l’assegnazione dello Scudetto 2005-06 ai nerazzurri, è stato rinviato al 24 ottobre 2023. Ecco la decisione del Consiglio di Stato: “Il Collegio, rilevato che: delle ragioni poste a fondamento dell’istanza di rinvio della udienza odierna, depositata dall’appellante il 23 febbraio 2023, non sono meritevoli di favorevole valutazione quelle connesse all’avvicendamento del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e del Presidente della Juventus Football Club S.p.A., trattandosi di circostanza che risale ormai al 18 gennaio 2023 e che da tale data è decorso un lasso di tempo che deve ritenersi oggettivamente congruo a consentire al nuovo organo amministrativo di prendere cognizione dei contenziosi pendenti e di valutare l’opportunità di assumere al riguardo eventuali decisioni;
si deve soggiungere, inoltre, che non avendo parte appellante spiegato minimamente quale sia la natura delle decisioni che il nuovo organo amministrativo potrebbe assumere con riferimento al presente contenzioso, la richiesta di rinvio risulta sostanzialmente immotivata, priva di concretezza e defatigatoria; neppure sono suscettibili di favorevole valutazione le ragioni connesse all’impegno processuale che ha visto l’avvocato Chiappero impegnato, il 28 marzo 2023, innanzi alla Corte d’Appello penale di Torino, non applicandosi al processo amministrativo l’istituto del legittimo impedimento, non dovendosi ritenere indispensabile, al fine di garantire i diritti di difesa, la partecipazione personale in udienza dell’unico difensore munito di procura, stante la natura essenzialmente scritta del processo amministrativo e la possibilità per il difensore di farsi sostituire da un delegato;
rilevato, invece, che sussistono ragioni di opportunità che suggeriscono di rinviare l’odierna udienza in relazione alla pendenza, innanzi a questo Consiglio di Stato, del giudizio rubricato al n. 9023/2022 R.G., il quale ha ad oggetto il provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. n. 39 del 27 maggio 2019 e quello del medesimo Collegio, a sezioni riunite, n. 1 del 7 gennaio 2020, che in sostanza hanno confermato il lodo 15 novembre 2011 emesso dal Collegio arbitrale Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; rilevato, infatti, che l’esito del giudizio n. 9023/2022, pendente avanti a questo Consiglio di Stato e chiamato in discussione il 4 maggio 2023, potrebbe astrattamente determinare l’invalidazione del testé citato lodo arbitrale del 15 novembre 2011 e, quindi, la reviviscenza di quel procedimento arbitrale intavolato dalla appellante l’11 agosto 2011, procedimento arbitrale che aveva ad oggetto, inter alia, le domande risarcitorie svolte dall’appellante nel presente giudizio; ritenuto, conseguentemente, che sia opportuno attendere la decisione del giudizio n. 9023/2022 R.G., onde evitare il rischio di un giudicato in conflitto, rinviando la discussione del presente giudizio», per questi motivi «il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dispone rinvio della discussione alla udienza straordinaria del 24 ottobre 2023″.