Juve, giud. Rinaudo: "Nota Cosivoc? Non sposta nulla, il documento..."

Juve, giud. Rinaudo: “Nota Cosivoc? Non sposta nulla, il documento…”

Fabio Paratici, Pavel Nedved e Andrea Agnelli
Le parole rilasciate dal Giudice Federale Rinaudo circa la questione delle Plusvalenze del club bianconero e della nota 10940 del Covisoc

Fanno sempre rumore le novità sul caso Plusvalenze in casa Juventus. Ne ha parlato, intervistato da Tuttosport, il Giudice Federale Rinaudo approfondendo la questione.

Dottor Rinaudo, la “nota 10490″…

“La nota Covisoc non sposta nulla, nel merito. La procura solo nel momento in cui ha notizia di fatti o atti rilevanti cioè una notizia crimini, procede alla iscrizione nel registro. Forse La Juventus riteneva che quella nota fosse fondamentale, invece da quello che emerge risulta essere inconferente. Ecco perché non è cambiato assolutamente nulla”.

Ma allora perché non è stata prodotta prima?

È probabile che giustamente il procuratore Chiné abbia ritenuto che il documento, come detto, non contenesse fatti o atti rilevanti riguardanti la Juventus, stante che riguarda altre società di calcio: in sintesi presumo che abbia ritenuto non ci fosse bisogno di mettere a disposizione un atto insignificante. Non escluderei, conoscendo la serietà professionale del procuratore Chiné, che l’abbia anche detto alle difese: guardate che non c’è nulla di rilevante in quel documento. Può dipendere anche da una scelta strategica della Procura, ma su questo solo il procuratore può rispondere”.

Il fatto che il Tar abbia dato ragione ai legali degli ex dirigenti della Juventus in merito alla carta 10940, però, indebolisce la solidità dell’operato di Procura e CFA?

“Il Tar ha dato ragione, vero, ma semplicemente ha ritenuto che, a fronte di una richiesta di atti, per il principio della trasparenza e accessibilità agli atti, questi dovessero essere messi a disposizione del richiedente. Il Tar non è invece entrato nel merito dell’atto in sé. Si possono fare tutte le supposizioni che si ritiene, il dato oggettivo è che il documento resta inconferente da un punto di vista processuale. Peraltro, se anche si facesse retroagire la data di iscrizione del procedimento ad aprile, come vogliono i legali, beh… C’è da rimarcare che l’articolo 119 comma 6 del codice della Giustizia Sportiva dice che possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie. Dunque anche se anche spostassimo ad aprile la data di iscrizione non verrebbe meno la possibilità di utilizzare gli atti della Procura”.

C’è chi sostiene che sia prevalsa la suggestione.
“A mio avviso il procedimento è radicato su fatti oggettivi, chiari e la sentenza mi pare supportata da una motivazione logica, che non ha contraddizioni e che ha riscontri ben precisi. Non reggono le perplessità di chi sostiene che il procedimento di revisione sarebbe stato falsato visto che in precedenza non era mai stato citato l’articolo 4. La sentenza della Corte d’appello a sezioni unite richiama doverosamente il capo di imputazione della sentenza precedente e se si guarda cosa è stato contestato, si nota che è indicato proprio l’articolo 4. La sanzione irrogata si fonda non sulla violazione, dell’articolo 31; ma per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità”.
Cosa succederà al Collegio di garanzia?
“Il Collegio deve verificare se ci sono state violazioni di legge nella sentenza. È come la Cassazione: non entra nel merito. Quindi si controllerà che la sen- tenza sia correttamente moti- vata, quindi che non ci siano un vizio di motivazione o una violazione di legge. Ad esempio: c’è la norma che prescrive che il Procuratore Federale deve iscrivere entro 30 giorni da quando riceve la notizia di reato a che le indagini non possono durare più di 60 giorni. Se fosse emerso questo, con la nota 10940, sarebbe emersa una potenziale fallacia del processo. Ma ciò non è. Allo Stato, a mio avviso, da quello che ho letto e studiato, non vedo proprio cosa ci possa essere di anomalo”.

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