Juve, le decisioni del Giudice Sportivo: multa ai bianconeri

Juve, le decisioni del Giudice Sportivo: multa ai bianconeri

Empoli-Juventus
Dopo la fine della terza giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha comminato diverse multe, compresa la Juventus.

Il Giudice Sportivo, come di consueto, ha comminato alcune sanzioni per eventi accaduti nella terza giornata di Serie A. Alla Juventus 30.000 euro di multa, a causa del lancio di alcuni petardi. Ecco il provvedimento: “Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, dal 52° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, al 53° del secondo tempo, lanciato due mazze di tamburo e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco, una delle quali colpiva un fotografo senza causargli conseguenza lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.