Il pm Davide Pretti, che ha coordinato l’inchiesta sui cori razzisti nei confronti di Lukaku, avvenuti nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve ed Inter, ha parlato dello svolgimento, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera: “La giurisprudenza, già in passato, si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali.
C’è un però: Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale.
E ancora: Il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto”.